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[1]Nel bilancio del Ministero di agricoltura sono stanziate per l'esercizio finanziario 1903-904 (parte straordinaria) la somma di lire ottantamila, e per i tre successivi esercizi la somma annua di lire trentamila (che resteranno impegnate anche in futuro sino al loro esaurimento) a pagamento dei sussidi iniziali ai sindacati per le cooperative dei pescatori.
[2]Per gli esercizi dei dieci anni successivi al 1904-905 nello stesso bilancio sara' inscritta una spesa annua di lire centomila per le sovvenzioni annuali ai sindacati predetti e per gli scopi indicati nell'articolo 3.
Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 27 gennaio 1928
