Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1904 al 27 gennaio 1928. 278 parole tolte, 21 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il sindacato per le cooperative dei pescatori, formate come e' indicato nell'articolo 1°, in ciascuna delle menzionate zone marittime, avra' dal Governo un sussidio iniziale, che potra' raggiungere la somma di lire trentamila, e successivamente annuale di lire diecimila, salvo per l'Adriatico il disposto dell'articolo 4.
tolto: Il sindacato potra' anche riscuotere il 2 e mezzo per cento dell'utile netto delle Societa' cooperative che esso rappresenta.
tolto: Tali fondi pecuniari saranno erogati dal sindacato:
tolto: a) a promuovere ed aiutare Societa' mutuo per assicurazione dei pescatori e degli istrumenti di lavoro (battelli di pesca, ordigni pescarecci, ecc.);
tolto: b) ad organizzare la vigilanza sulla pesca;
tolto: c) ad estendere il campo pescareccio a zone piu' vaste, applicando anche migliori e nuovi sistemi di trasporto e di conservazione del prodotto;
tolto: d) a facilitare la raccolta e lo spaccio piu' rimunerativo del prodotto delle Societa' cooperative suindicate, e ad agevolare ad esse il modo per dare incremento alla produzione della pesca anche con la propaganda dei piu' efficaci mezzi di raccolta, coltivazione, lavorazione o commercio del pesce;
tolto: e) ad agevolare alle dette Societa' cooperative l'acquisto delle materie e degli istrumenti necessari all'industria;
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: f) a rendere possibile al Sindacato la funzione di rappresentante ed intermediario delle dette Societa' per facilitare le operazioni di pegno e di credito che esse abbiano a compiere presso le Banche di credito popolare o altri istituti di credito;
tolto: g) a curare la iscrizione, presso la Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai, dei membri delle Societa' cooperative fra i pescatori;
tolto: h) a rappresentare le dette Societa' cooperative, tanto in via amministrativa quanto in via legale, in tutte le controversie che possano sorgere in loro confronto, cosi' all'interno come all'esteroaggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2940.