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Sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, e' concessa la franchigia doganale per ogni oggetto destinato ai delegati di nazionalita' estera degli Stati membri dell'Istituto nelle assemblee generali e nel Comitato permanente, allorquando tale loro qualita' sia stata notificata al Governo italiano.
Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
