Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I funzionari dell'Istituto internazionale di agricoltura di 1ª e 2ª categoria, presentati come tali dal presidente dell'Istituto al Ministero degli affari esteri, godono pure nel Regno delle immunita' diplomatiche, limitatamente agli atti che sono chiamati a compiere per ragioni di ufficio e nell'ambito esclusivo delle loro attribuzioni, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente art. 7.
Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
