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I delegati degli Stati membri dell'Istituto internazionale di agricoltura tanto nelle assemblee generali dell'Istituto, quanto nel Comitato permanente, allorquando tale loro qualita' sia stata notificata al Governo italiano, godono nell'esercizio delle loro funzioni delle immunita' diplomatiche, salvo, in materia di tributi, le disposizioni del seguente articolo 7.
Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
