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Sotto osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze, e' concessa all'Istituto internazionale di agricoltura la franchigia doganale per ogni oggetto che appartenga in proprio all'Istituto e sia destinato esclusivamente per suo uso, ad eccezione dei generi di consumo e di quelli di privativa dello Stato.
Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
