Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, e' tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui e' addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

  • a)a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);
  • b)col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme. La quota di cui alla lettera b) potra' essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

Testo vigente dal 2 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1315~art1 · fonte del testo

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