Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' autorizzata la spesa di L. 7.000.000 da ripartirsi in ragione di L. 1.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 3.000.000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42 per la concessione di una sovvenzione straordinaria in favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
[9]Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi 1939-40 e 1940-41.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 16 maggio 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Ciano - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 17 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
