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[1]A partire dall'esercizio finanziario 1941-42 e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sara' dichiarata la cessazione dello stato di guerra, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, potra' essere concesso alla Societa', per il servizio di cui all'art. 1, un sussidio annuo pari al disavanzo di esercizio ed in misura non eccedente il limite Massimo di L. 46.500.
[2]Il sussidio sara' corrisposto, previ i necessari accertamenti, volta per volta, al termine di ogni esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 26 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
