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[1]Agli impiegati civili di ruolo e straordinari, agli agenti di ruolo e fuori ruolo, agli uscieri o inservienti e agli operai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, residenti in Milano, con stipendio o mercede annua non superiore a L. 2500, e' concessa, per una volta tanto, la indennita' di L. 150 per i non coniugati, di L. 180 per i coniugati senza prole e per i non coniugati con genitori se viventi con essi e di L. 240 per coniugati o vedovi con prole.

[2]Tale indennita' verra' corrisposta, a rate mensili, dal mese di aprile al mese di novembre 1906, in misura proporzionale alla durata della permanenza in Milano.

Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-21;246~art1 · fonte del testo

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