Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Con effetto dal 1 ottobre 1968 l'indennita' di cui all'articolo 1 e' fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:
tolto: a) Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;
tolto: b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;
tolto: c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;
tolto: d) Primo referendario del Consiglio di Stato, primo referendario della Corte dei conti anche con funzione di sostituto procuratore generale, procuratore militare, consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;
tolto: e) Referendario del Consiglio di Stato, referendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, vice procuratore militare, giudice relatore dei tribunali militari, sostituto avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato, lire 60.000;
tolto: f) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 50.000;
tolto: g) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di seconda classe, procuratore dello Stato, lire 45.000;
tolto: h) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di terza classe, sostituto procuratore dello Stato, lire 40.000;
tolto: i) Uditore giudiziario militare, procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art3 · fonte del testo
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