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[1]A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decreto 25 aprile 1922, n. 742, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, il residuo debito della Societa' di elettricita' e delle piccole ferrovie di Abbazia, per annualita' scadute od ancora da scadere a titolo di rimborso dell'anticipazione di L. 250,000 alla medesima accordata con lo stesso Regio decreto, verra' rimborsato allo Stato mediante 14 annualita' posticipate, comprensive di capitale e di interessi 5%, con decorrenza dal 1° gennaio 1932, alle quali saranno applicabili le disposizioni del 2° comma del richiamato art. 2 del Regio decreto in parola, per il caso di mancato o ritardato versamento.
[2]Sul debito suddetto e sulla somma gia' pagata dalla Societa' a parziale estinzione di esso, non verra' conteggiato alcun interesse pel periodo dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1931.
[3]Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate allo stato di previsione dell'entrata le variazioni in dipendenza del disposto del presente articolo.
Testo in vigore dal 26 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
