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A decorrere dal 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1931, e' accordato alla Societa' di elettricita' e delle piccole ferrovie di Abbazia un sussidio straordinario di esercizio nella misura di annue L. 150,000 pagabile entro il trimestre successivo all'anno al quale il sussidio si riferisce e senza decorrenza d'interesse per le annualita' gia' scadute, fino al giorno del loro effettivo pagamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1931, n, 1741
1La L. 21 dicembre 1931, n, 1741 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il sussidio straordinario di esercizio accordato con legge 8 luglio 1929, n. 1225, alla Societa' di elettricita' e delle piccole ferrovie di Abbazia, nella misura di annue L. 150.000, e' prorogato per un biennio e cioe' dal 1° gennaio 1932 al 31 dicembre 1933".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
