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[1]Le obbligazioni da emettersi saranno divise in serie.
[2]Dopo la prima serie, nessun'altra potra' essere emessa fino a che in conto di quella precedente, compresa la prima, non sia stata versata nella Cassa depositi e prestiti la somma sufficiente a guarentire rispettivamente la corrisponsione, a suo tempo, dei rimborsi e dei premi.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
