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[1]Alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai ed alla Societa' «Dante Alighieri» e' data concessione di fare un prestito-lotteria e all'uopo di emettere 500,000 obbligazioni da 20 lire ciascuna al portatore, con esenzione dalle tasse di bollo e di circolazione, alla condizione che gli utili spettino per sette decimi alla Cassa Nazionale di previdenza e per tre decimi alla Societa' «Dante Alighieri».
[2]L'emissione delle obbligazioni dovra' farsi nel termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge; il rimborso delle obbligazioni, combinato coi premi del prestito, seguira' nei 50 anni immediatamente successivi, mediante estrazioni semestrali.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
