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[1]VITTORIO EMANUELE
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi dal R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, e' accordato a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale un nuovo termine perentorio di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per la presentazione della domanda diretta ad ottenere la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta le norme del predetto R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2263, e delle altre norme ivi richiamate, gia' estese agli stessi combattenti dell'Africa Orientale con il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2555.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 11 aprile 1938 - Anno XVI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL - BOTTAI - COBOLLI-GIGLI - LANTINI
[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 16 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
