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[1]Le domande di contributo, anche per le concessioni in corso di istruttoria, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 1940-XVIII e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1942-XXI. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 gennaio 1941, n. 151
1La L. 23 gennaio 1941, n. 151 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Rimangono fermi i termini per la presentazione delle domande di contributi statali stabiliti dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, e dall'art. 4 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838. I termini fissati negli articoli stessi per l'ultimazione delle opere sono prorogati al 31 dicembre 1943-XXII".
Testo in vigore dal 17 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
