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Il contributo straordinario potra' essere accordato, a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, per la costruzione degli impianti idroelettrici, che saranno ritenuti economicamente convenienti nei limiti del fabbisogno di energia in ciascuna delle due Isole.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
