Le province, i commi, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facolta' di contenere la concessione in misura Inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

Testo vigente dal 29 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1186~art3 · fonte del testo

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