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Lavoro
Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza
Legge 19 agosto 1948, n. 1186
- Aggiornato al
- 29 settembre 1948
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e…
- Art. 2L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 e' concesso anche ai titolari di…
- Art. 3Le province, i commi, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti…
- Art. 4L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla…
- Art. 5Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le…
- Art. 6La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
