Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo". Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti: Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo". Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".

Testo vigente dal 24 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art9 · fonte del testo

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