Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:

  • a)viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
  • b)i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
  • c)viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
  • d)viveri e materiali per le colonie estive 1950.

Testo vigente dal 15 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-02;1332~art1 · fonte del testo

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