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[1]Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, le Provincie e i Comuni nell'interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dalla promulgazione della presente legge dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.
[2]I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro d'agricoltura, industria e commercio, a quello del tesoro.
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 6 ottobre 1917
