Art. 55 — Contributi per beni già ripristinati

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A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, primi dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinati il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'art. 6 della presente legge, e' concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purche' essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terra' conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso e' stato effettuato, ai sensi dell'art. 27 della presente legge. Qualora, l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'art. 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente. Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto. Provvede altresi' alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nonche' per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano gia le disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 24 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art55 · fonte del testo

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