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Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sara' corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-1951, per un periodo di non oltre quattro anni in misura non superiore al 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui, corrispondente al 2 per cento sulla somma di nove miliardi di cui al precedente art. 1.

Testo in vigore dal 28 novembre 1950 al 22 dicembre 2008

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