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Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4 si avvale dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) il quale e' autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi compresa la facolta' di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 23 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-04-18;258~art6 · fonte del testo

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