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L'Unione italiana ciechi destinera' le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita, attraverso una graduatoria degli aventi diritto, con preferenza ai ciechi civili. L'accertamento dei requisiti verra' preventivamente compiuto dagli organi dell'Unione italiana ciechi. Ai ciechi assegnatari e' fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita, direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado. La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione.

Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-03-09;121~art2 · fonte del testo

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