Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonche' dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati. I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-02-05;82~art2 · fonte del testo
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