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[1]I contributi e premi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituito in base all'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 marzo 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Acerbo - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 aprile 1930 al 19 aprile 1933
