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I proprietari, enfiteuti ed affittuari di terreni a sottosuolo tufaceo o ad analoga compattezza che, nelle zone di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, eseguiranno dissoda menti a mezzo di esplosivi per l'impianto di frutteti, oliveti o vigneti per uve da tavola, potranno fruire di premi, coi criteri e colle norme stabiliti dall'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e dal relativo regolamento.

Testo in vigore dal 9 aprile 1930 al 19 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-31;280~art2 · fonte del testo

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