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[1]Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di V categoria dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonche' a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravalutazione del servizio agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127. Ai maestri delle scuole rurali esistenti nelle Provincie e nei Comuni anzidetti si' applica il disposto del citato art. 4, comma. 3°.
[2]I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravalutazione del servizio sono estesi anche al personale direttivo e ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i Comuni di cui al primo comma del presente articolo.
[3]Il computo del quinquennio di servizio prescritto dall'art. 3, comma, 2°, del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, agli effetti della preferenza nei trasferimenti richiesti da maestri che gia' prestino servizio nelle scuole anzidette alla data della presente legge, decorre dal 1° ottobre 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008
