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[1]Ai Regi provveditori agli studi delle provincie di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facolta' previste dall'art. 1, comma 1°, e dell'art. 2, comma 1°, del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127, per quanto riguarda i trasferimenti su domanda o per ragioni di servizio degli insegnanti elementari a posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole di V categoria e rurali comprese nel territorio di ciascuna delle anzidette Provincie. Le stesse facolta' sono riconosciute al Regio provveditore agli studi di Udine limitatamente ai comuni di Tarvisio e Malborghetto.
[2]Per l'uso delle facolta' di cui al precedente comma, che non e' soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 22 dicembre 2008
