Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.16

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

La L. 26 gennaio 1980, n.16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974.

Testo vigente dal 12 febbraio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 12 febbraio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1980, n.16

    La L. 26 gennaio 1980, n.16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art5 · fonte del testo

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