La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresi':

  • a)ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilita' ed il cui diritto di proprieta' aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;
  • b)ai titolari di concessioni che, pur avendo gia' adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprieta'. E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorita' libiche. Detto indennizzo sara' regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, e' elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art2 · fonte del testo

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