Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1935 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Al fine di dare un piu' adeguato sviluppo al credito cinematografico, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, potra' essere costituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, sia per la concessione diretta di mutui ad interessi di particolare favore per la produzione di pellicole cinematografiche, sia per la esecuzione delle operazioni relative alle anticipazioni previste nella presente legge ed al loro rimborso.
[2]La Banca Nazionale del Lavoro dovra' conferire, per la formazione del capitale della Sezione, una somma non minore di quella stanziata dal Ministero delle finanze per i due primi esercizi finanziari, a' sensi dell'art. 8 della presente legge. Una somma di pari importo, da prelevarsi in cinque rate eguali sulle assegnazioni di cui all'art. 8, stanziate nei cinque esercizi, sara' versata alla predetta Sezione a titolo di compartecipazione nel suo capitale.
[3]Con lo stesso decreto Reale saranno approvate le disposizioni complementari occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche in coordinazione coi precedenti articoli della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
