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Per la concessione delle anticipazioni previste dalla presente legge e per l'attuazione del successivo art. 9 sara' iscritto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in misura non superiore a L. 10.000.000 annui per 5 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1935-36.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
