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[1]Qualora dopo la concessione dell'anticipazione, il produttore si rendesse inadempiente agli obblighi ad esso imposti in dipendenza della presente legge o non offrisse piu' le garanzie necessarie o rinunziasse all'ulteriore attivita' produttiva, il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda puo' stabilire con propria determinazione che tutti i proventi del noleggio o della cessione della pellicola siano destinati alla immediata estinzione dell'anticipazione.
[2]Possono essere riservati allo stesso fine, anche all'atto della concessione dell'anticipazione, i benefici derivanti dall'applicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
