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[1]La concessione delle anticipazioni e' subordinata all'accertamento della idoneita' finanziaria e tecnica del richiedente e della ditta noleggiatrice.
[2]A tale effetto il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda e' autorizzato ad eseguire gli accertamenti opportuni, prima di deliberare sulle domande di anticipazione, e fino a quando l'anticipazione non sia totalmente estinta ai sensi del precedente art. 5.
[3]Il Ministero delle finanze ed il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda hanno facolta' di disporre verifiche presso la Societa' italiana autori ed editori in ordine alla gestione ad essa affidata, ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
