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[1]Con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e le cautele per il recupero delle somme anticipate e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]A tale effetto la concessione delle anticipazioni potra' essere subordinata alla condizione che il noleggio delle pellicole sia affidato ad enti o ditte nazionali che siano iscritti alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e che il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda riconosca forniti di adeguati requisiti d'idoneita' finanziaria e commerciale.
[3]La riscossione dei relativi diritti e' affidata alla Societa' italiana degli autori ed editori.
[4]Per i noleggi all'estero, il produttore dara' comunicazione dei relativi contratti al Sottosegretariato predetto, che stabilira' le norme e le condizioni per l'accertamento dei proventi relativi agli effetti del successivo art. 5.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
