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Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda e' autorizzato a concedere, agli industriali cinematografici che ne facciano domanda, anticipazioni per la produzione di pellicole cinematografiche nazionali, con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 1 agosto 1938
