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Ai maestri delle scuole elementari della provincia dell'Istria, ai quali l'alloggio e' fornito negli edifici scolastici costruiti a cura del Ministero della pubblica istruzione, il canone obbligatorio determinato ai sensi dell'art. 245, capoverso, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' rimborsato dal Comune nel cui territorio la scuola e' aperta.
Testo in vigore dal 13 luglio 1929 al 22 dicembre 2008
