Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardante la concessione di alloggio gratuito o indennita' ai maestri elementari delle zone di confine, sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei Comuni delle provincie di Trieste e di Gorizia, non compresi nella dizione dell'art. 1 predetto, eccezione fatta per quelli dipendenti dalla citta' di Trieste.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 maggio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Giuliano - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008
