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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardante la concessione di alloggio gratuito o indennita' ai maestri elementari delle zone di confine, sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei Comuni delle provincie di Trieste e di Gorizia, non compresi nella dizione dell'art. 1 predetto, eccezione fatta per quelli dipendenti dalla citta' di Trieste.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 30 maggio 1930 - Anno VIII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Giuliano - Mosconi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

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