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[1]I frutti dei titoli azionari di proprieta' della Santa Sede sono esenti dall'imposta istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, e modificata con R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278.
[2]La disposizione di cui al comma precedente Si applica ai frutti che si rendono esigibili nell'anno 1942 e negli anni successivi.
[3]A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, i redditi mobiliari della Santa Sede sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 5 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
