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[1]I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai sensi del precedente articolo, dovranno sostenere nei soli riguardi dei sistemi o del sistema per i quali non siano abilitati la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, le prove orali e svolgere la lezione di cui al vigente programma di esami per abilitazione all'insegnamento della stenografia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
