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[1]In deroga al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 222; e' accordata facolta' al Ministro per l'educazione nazionale di bandire eccezionalmente esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai quali possono essere ammessi, anche se sforniti del titolo di studio di scuola media superiore di cui al citato articolo, coloro che siano in possesso di un titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia conseguito per titoli e per esami, anche in un solo sistema.
[2]A tal fine oltre agli altri documenti di rito gli interessati dovranno produrre il diploma originale da essi posseduto, che li abilita all'insegnamento della stenografia.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
