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[1]Nelle Calabrie, su domanda delle Provincie, il concessionario sara' obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni.
[2]In mancanza di accordi il maggior compenso per le opere occorrenti sara' determinato da arbitri.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
