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[1]La concessione non potra' aver luogo se il richiedente non avra' prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5,000,000 di lire e dimostrata la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari per l'intrapresa.
[2]E' vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione.
[3]Dopo decorsi 10 anni dall'apertura dell'intera rete al regolare esercizio, potranno essere ammesse, coll'autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione, la concessione o subconcessione dell'intrapresa o la subconcessione dell'esercizio.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
