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[1]Nell'atto di concessione saranno stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e saranno stipulate opportune sanzioni per assicurare e garantire l'esatta osservanza dei termini prescritti.
[2]L'intera rete dovra' essere compiuta ed aperta all'esercizio non piu' tardi del 1924.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
