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A parziale modifica dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, avra' luogo la compartecipazione dello Stato:
- a)ai prodotti lordi ultrainiziali appena sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio;
- b)ai prodotti netti in misura non minore del 70 % dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale, computato sul capitale azionario approvato dal Governo.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
