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[1]Le sovvenzioni chilometriche, da accordarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno determinate in misura che non potra' mai superare i limiti massimi medi indicati appresso:
- a)per il periodo di tempo dal giorno successivo all'apertura all'esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell'apertura all'esercizio dell'intera rete:
[2]entro un massimo medio di L. 14,300 per la costruzione e l'esercizio delle linee indicate al n. 1 del precedente articolo;
[3]di L. 1950 per la costruzione e l'esercizio dei tronchi indicati al n. 2;
[4]di L. 3550 per l'utilizzazione e l'esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n. 3;
- b)entro un massimo medio di L. 10,500 per la costruzione e di L. 1500 per l'esercizio, per il periodo di tempo che correra' dal giorno successivo all'apertura all'esercizio dell'intera rete sino al termine di 70 anni, computati dalla prima data di apertura all'esercizio di un tronco della rete stessa.
[5]Il limite di L. 3550 e quelli di cui al comma b) dell'art. 2 potranno essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l'interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano-Lagonegro e per l'esercizio promiscuo.
[6]Il limite dei nuovi impegni, di cui agli articoli 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, e 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' aumentato dell'ammontare delle sovvenzioni da corrispondersi a norma della presente legge.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
